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 INSIEME

Organizzazione di Volontariato

 

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata.

1-1 -È costituita l’organizzazione di volontariato denominata “ INSIEME ” che in seguito verrà denominata "ODV INSIEME"

1.2 – L’organizzazione ODV INSIEME adotta come riferimento il D. Lg s . 117/2017 modificato dal D. Lgs 105/18 interpretato dalla Circ. Min. 27/12/2018

1.3 - I contenuti e la struttura dell’ODV INSIEME perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’ODV INSIEME stessa.

1.4 - La durata dell’ODV INSIEME è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1 - L’ ODV INSIEME ha sede in NERVIANO 20014 (MI) e può costituire sedi secondarie.

2.2 - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità e Attività

3.1 Le attività di interesse generale dell’ODV INSIEME sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

3.2 - L’ODV INSIEME , in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

E favorire la solidarietà sociale verso persone fragili e lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale;

Efavorire momenti di aggregazione con anziani e disabilipermettendo alle persone fragili di partecipare alle attività ricreative e di culto nella comunità e nel territorio.

3.3 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l’ ODV INSIEME si propone di offrire alle persone fragili che non sono in grado di recarsi in autonomia, un servizio di trasporto sociale per il raggiungimento di presidi sanitari, poliambulatori, luoghi di lavoro, scuola, centri educativi, formativi , assistenziali, attività ricreative - culturali e di culto. In particolare i servizi e le iniziative dell’ ODV INSIEME sono rivolte a:

. minori diversamente abili frequentanti scuole dell obbligo per favorire il diritto allo studio;

.persone diversamente abili frequentanti centri socio-formativi, socio-formativi, professionali e di inserimento lavorativo o comunque impegnati in attività lavorative;

. persone frequentanti centri riabilitativi e ospedalieri nell ASL di appartenenza;

. persone frequentanti centri riabilitativi e ospedalieri al di fuori dell ASL di appartenenza;

. minori che necessitano di trattamenti specialistici e terapie presso le neuropsichiatrie dell ASL o dell AO;

. persone che necessitano occasionalmente di trasporto presso servizi del territorio dell ASL di riferimento, di comuni limitrofi o al di fuori dell ASL di appartenenza nel caso si sia verificata l impossibilità di reperire analoghi servizi nel territorio.

3.4 Per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto l’ ODV INSIEME potrà collaborare con enti pubblici e privati e con altre organizzazioni di volontariato.

3.5 - Al fine di svolgere le proprie attività l'ODV INSIEME si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.6 - ODV INSIEME può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

3.7 – L’ODV INSIEME ricorrerà a forme di lavoro retribuito solo qualora si renda necessario al regolare funzionamento dell’Organizzazione

3.8 – L’ ODV INSIEME in riferimento all’art.6 del codice del 3 settore, può avvalersi di esercitare attività diverse in linea con i principi dello statuto.

Articolo 4

Aderenti all’ ODVINSIEME

4.1 - All’ ODV INSIEME possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.

4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell' ODV INSIEME , vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’ ODV INSIEME

4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all' ODV INSIEME .

4.4 - Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell' ODV INSIEME .

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’ ODV INSIEME e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 – La qualifica di aderente si perde per:

. dimissioni volontarie;

. sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

. decesso;

. esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell' ODV INSIEME .

. morosità :

Enon aver versato la quota associativa annuale

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente dall’ ODV INSIEME deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell’ ODV INSIEME

4.9 –All’ODV INSIEME possono essere ammessi come soci, gli associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento dell’ ODV.INSIEME

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’ ODV INSIEME . Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

. di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega

se sono inscritti da almeno 1 mesi nel libro degli associati;

. all elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

. di conoscere i programmi con i quali l'ODV INSIEME intende attuare gli scopi sociali;

. di partecipare alle attività promosse dall ODV INSIEME ;

. di accedere ai documenti e agli atti dell ODV INSIEME ;

. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’ ODV INSIEME .

5.5 - Gli aderenti hanno l’obbligo di:

. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

.versare il contributo associativo annuale stabilito dall Assemblea;

.svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;

.astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell' ODV INSIEME .

5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l 'ODV INSIEME .

Articolo 6

Organi sociali dell' ODV INSIEME

6.1 - Organi dell' ODV INSIEME sono:

.Assemblea degli aderenti;

.Il Consiglio Direttivo;

.Il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

E Il Collegio dei Revisori dei Conti;

E Il Collegio dei Garanti.

6.3 - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

6.4 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 – L’assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’

ODV INSIEME ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’ODV INSIEME in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell’ ODV INSIEME .

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

.l approvazione del programma e del preventivo economico per l anno successivo;

.l approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

.l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

.eleggere/ revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

.eleggere / revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

.eleggere / revocare í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

.approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

.ratificare i provvedimenti di competenza dell Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

.approvare il regolamento interno all uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

.fissare l ammontare del contributo associativo.

.deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento ,trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell ODV INSIEME .

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’ ODV INSIEME sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.8 - L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax e/o e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’ ODV INSIEME . L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

7.13 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.15 – I neo associati hanno diritto al voto dal momento che la domanda di adesione viene deliberata dal Consiglio Direttivo o da almeno un mese dall’iscrizione.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 – L’ ODV INSIEME è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 Consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

.compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all Assemblea;

.predisporre l eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell associazione da sottoporre all approvazione dell Assemblea;

.sottoporre all approvazione dell Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario.

.determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendo e coordinando l attività e autorizzando la spesa;

.eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

.nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

.accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

.deliberare in merito all esclusione di aderenti;

.ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

.assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

.istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

.nominare, all occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall ODV INSIEME , il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 - Il Presidente:

.ha la firma e la rappresentanza legale dell ODV INSIEME nei confronti di terzi e in giudizio;

.dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

.può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

.ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l' ODV INSIEME davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

.presiede le riunioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo;

.convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall ODV INSIEME ;

.conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

.in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva           

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 -L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

.elegge tra i suoi componenti il Presidente

.esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

.agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

.può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

.riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta e trascritta nell apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 - Il Collegio:

.ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l' ODV INSIEME o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

.giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’ ODV INSIEME .

Articolo 13

Patrimonio ed Entrate

13.1 - Il patrimonio dell' ODV INSIEME  è costituito:

.da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

.donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

.contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

.da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

13.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

.contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell' ODV INSIEME

.contributi di privati;

.contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

.contributi di organismi internazionali;

.donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

.rimborsi derivanti da convenzioni;

.rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

.entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

.fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

13.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

13.4 – Il ricavo dell’ODV INSIEME , comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14

Esercizio sociale e Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche e deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte

14.3 - Il bilancio coincide con l’anno solare.

14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ ODV INSIEME

14.5 – L’ ODV INSIEME ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d. Igs. 117/2017.

14.6 – Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione ODV INSIEME nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art.87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15

Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’ODV INSIEME

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo (1/10) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’ ODV INSIEME può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

Articolo 16

Libri sociali

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali , secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

  • Libro dei soci e soci /volontari
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • Libro delle adunanze e delle deliberazione dell’organo di amministrazione, organo di controllo .

Articolo 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo del 3 Luglio 2017, n° 117 “Codice del 3 Settore” alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre, 1997, n° 460 e alle loro eventuali variazioni.